Microchip e Anagrafe

Veterinario microchip animali Aosta

Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile,

che viene iniettato sotto la cute del cane o del gatto con una speciale siringa sterile monouso, al suo interno contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente l’animale.

Viene iniettato nel sottocute della porzione media sinistra del collo, dietro l’ orecchio sinistro.

Il veterinario pubblico o privato, al momento dell’applicazione del microchip, rilascia il certificato d’iscrizione all’anagrafe.

A partire dall’ottobre 2019, la Regione Autonoma Valle d’Aosta si è dotata di una nuova anagrafe regionale degli animali d’affezione, che sostituisce l’anagrafe canina preesistente.

Con tale transizione la Regione si avvale di uno strumento informatico che permette di tracciare gli spostamenti degli animali sul territorio nazionale.

La nuova anagrafe è utilizzata a livello regionale dai Comuni, dai Servizi veterinari dell’Azienda USL della Valle d’Aosta

e dai medici veterinari liberi professionisti accreditati per le iscrizioni degli animali d’affezione (cani, gatti e furetti) e per tutti gli altri eventi che li riguardano.

La Banca Dati Regionale Animali d’Affezione è il sistema informativo per la registrazione di cani, gatti e furetti.

Esso rappresenta il mezzo più idoneo per garantire i diritti di proprietà sugli animali e l’ottemperanza alle disposizioni sulla cura degli stessi.

Obblighi di legge:

Secondo la Legge regionale 37/2010, art. 18 (Iscrizione all’anagrafe regionale canina), i proprietari o detentori di un cane, residenti nel territorio regionale ovvero ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore a novanta giorni,

devono provvedere alla sua iscrizione all’anagrafe regionale canina entro trenta giorni dalla nascita o, comunque, per i cani di età superiore, entro trenta giorni dall’immissione in possesso dell’animale.

Ad ogni cane iscritto all’anagrafe regionale canina è assegnato un codice di identificazione numerico che contraddistingue ciascun cane in modo specifico e senza possibilità di duplicazione (Art. 19 L-R. 37/2010).